di Marinita Denittis
Quando possiamo considerare uno spazio realmente accessibile e quando, invece, ci siamo limitati a rispettare la soglia minima prevista dalla norma? È questa la domanda chiave posta dal presente contributo, che parte dall’analisi delle spiagge pugliesi, allargando però la propria prospettiva a ogni altra spiaggia e, ancor più, al concetto stesso di accessibilità, guardando alle diverse forme di disabilità e non solo
Una passerella larga 90 centimetri può rispettare il parametro dimensionale minimo previsto dalla normativa tecnica. Ma è sempre sufficiente per poter parlare di un percorso realmente accessibile, soprattutto quando quello stesso percorso viene utilizzato contemporaneamente da chi raggiunge il mare e da chi torna dalla battigia? Ovviamente no, e lo dicono anche le prescrizioni normative.
Per gli spazi pubblici il riferimento normativo va letto attraverso il DPR 503/96, che disciplina l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, negli spazi e nei servizi pubblici. L’articolo 4 stabilisce che negli spazi pubblici a prevalente fruizione pedonale debba essere previsto almeno un percorso accessibile e, per definirne le caratteristiche, richiama espressamente le prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale 236/89. Il punto 8.2.1 di quest’ultimo stabilisce per il percorso pedonale una larghezza minima di 90 centimetri e prevede, almeno ogni 10 metri di sviluppo lineare, allargamenti in piano destinati a consentire l’inversione di marcia di una persona su sedia a ruote. Lo stesso Decreto, disciplinando le rampe al punto 8.1.11, distingue tra una larghezza minima di 90 centimetri, necessaria al transito di una persona su sedia a ruote, e 1,50 metri, necessaria a consentire l’incrocio di due persone.
Questo non significa, naturalmente, che la larghezza di 1,50 metri debba essere automaticamente trasferita a ogni passerella balneare. Il confronto rende però evidente un principio progettuale: lo spazio necessario per consentire il passaggio non coincide necessariamente con quello necessario per rendere agevole l’uso di un percorso nei due sensi. Ed è proprio sulle spiagge che questa differenza assume un significato concreto. Una passerella, infatti, non viene utilizzata esclusivamente da una persona su sedia a ruote: vi transitano accompagnatori, persone con deambulatori, anziani, famiglie con passeggini e tutti gli altri utenti. Chi raggiunge la battigia incontra inevitabilmente chi sta tornando.
La stessa normativa richiamata per definire le caratteristiche dimensionali dei percorsi mostra, del resto, come l’accessibilità non possa essere ricondotta alla sola mobilità. Sempre il Decreto Ministeriale 236/89 considera anche le esigenze di orientamento delle persone non vedenti, prevedendo che determinate situazioni siano rese percepibili attraverso segnalazioni appropriate, punti di riferimento riconoscibili e, ove necessario, indicazioni acustiche o in Braille.
A livello regionale, l’Avviso Pugliese n. 277/26 prevede pavimentazioni tattili, corrimano, mappe tattili e segnaletica destinata alle persone con disabilità sensoriale. Il problema, dunque, non è soltanto stabilire quanto debba essere larga una passerella, ma comprendere se il percorso, nel suo insieme, possa essere realmente riconosciuto, seguito e utilizzato da persone con esigenze diverse.
Inoltre, parlare di accessibilità soltanto in termini di larghezza rischia di ricondurre ancora una volta il problema quasi esclusivamente alla disabilità motoria. Una persona cieca, infatti, può avere necessità di percorrere la passerella insieme a un accompagnatore e una larghezza di 90 centimetri, soprattutto in presenza di utenti che procedono in senso opposto, può rendere meno agevole anche una situazione apparentemente semplice come questa. Per una persona con grave ipovisione diventano invece importanti la riconoscibilità del percorso, la leggibilità dei suoi margini, il contrasto di luminanza rispetto all’ambiente circostante e la possibilità di individuare con chiarezza la direzione da seguire.
Allo stesso modo, l’accessibilità non termina nel percorso fisico. Riguarda anche le informazioni e le modalità attraverso cui vengono comunicate la presenza e la localizzazione dei servizi accessibili, le indicazioni necessarie a orientarsi, la possibilità di comprendere ciò che lo stabilimento balneare offre e di farlo attraverso strumenti utilizzabili anche da persone con disabilità sensoriali.
Una passerella può dunque essere dimensionalmente conforme e, nello stesso tempo, non rispondere a tutte le esigenze delle persone che dovrebbero poterla utilizzare.
Il tema assume particolare interesse alla luce del programma regionale pugliese Mare Democratico, presentato nello scorso mese di maggio attraverso due distinte misure.
La prima misura, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 277 del 14 maggio 2026, sostiene interventi per l’accessibilità e la fruibilità delle spiagge libere da parte delle persone con disabilità, prevedendo non soltanto l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche pavimentazioni tattili, segnaletica, corrimano, mappe tattili e ausili. La seconda, approvata con Determinazione n. 278 della stessa data e destinata più in generale alla valorizzazione delle spiagge libere, include tra gli interventi finanziabili i percorsi accessibili fino alla battigia, per i quali indica una larghezza minima di 90 centimetri e considera preferibile quella di almeno 120.
Il programma, nel suo complesso, non riduce l’accessibilità alla sola dimensione di una passerella. Prevede infatti servizi igienici e spogliatoi accessibili, rampe, superfici stabili e antiscivolo, corrimani, ausili e sistemi destinati a facilitare l’accesso alla sabbia e al mare. Lo stesso Avviso richiede, tra le condizioni di ammissibilità, il rispetto della normativa in materia di accessibilità delle persone con disabilità.
La medesima indicazione, inoltre – larghezza minima di 90 centimetri, preferibile almeno 120 – ricompare anche nella griglia di valutazione relativa alla capacità dell’intervento di incrementare l’accessibilità e la fruibilità della spiaggia. Alla realizzazione di questa tipologia di percorso sono attribuiti 10 punti, senza che la griglia distingua ulteriormente, sul piano del punteggio, tra la soluzione di 90 centimetri e quella più ampia di 120.
I 90 centimetri non rappresentano una misura illegittima o contraria alla normativa tecnica, ma sono semplicemente il minimo previsto per un percorso accessibile. Se però lo scopo di un programma pubblico è non soltanto rendere possibile il passaggio, bensì migliorare l’accessibilità e la fruibilità, è legittimo chiedersi se una maggiore larghezza non avrebbe potuto essere maggiormente incentivata o valorizzata nella selezione dei progetti e, soprattutto, se la qualità dell’intervento possa essere valutata attraverso una misura dimensionale, senza considerare con la stessa attenzione tutte le altre caratteristiche che rendono realmente utilizzabile quel percorso.
In altre parole: il minimo normativo deve coincidere necessariamente con il riferimento qualitativo verso cui tendere?
In realtà, neppure una larghezza di 120 centimetri risolve da sola il problema, anche se più comoda, proprio perché l’accessibilità di un percorso non può essere valutata attraverso una sola misura, ma deriva dall’insieme delle sue caratteristiche e dalle concrete condizioni d’uso. La normativa stessa, del resto, prevede allargamenti e spazi destinati alla manovra.
La stessa prospettiva emerge dall’Atto di Indirizzo approvato dall’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità con la Delibera n. 27 del 21 luglio scorso, dedicato alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative [se ne legga già anche sulle nostre pagine a questo link, N.d.R.]. L’Atto non introduce nuovi parametri dimensionali, ma sollecita un cambio di prospettiva: l’accessibilità deve assumere un ruolo autonomo e riconoscibile nella valutazione delle offerte e gli impegni assunti dai concessionari devono essere concreti, misurabili e verificabili nel tempo.
L’attenzione si sposta così dalla semplice presenza di una dotazione alla possibilità effettiva di fruire dello spazio e dell’esperienza balneare. E proprio questa impostazione dovrebbe impedire di pensare a una generica categoria di “persona con disabilità”, come se racchiudesse esigenze tutte uguali: ciò che rende accessibile uno spazio per una persona con disabilità motoria non necessariamente lo rende altrettanto fruibile per una persona cieca, ipovedente o con altre disabilità sensoriali.
Anche l’Ordinanza Balneare della Regione Puglia per il 2026 procede in questa direzione, prevedendo per le spiagge libere che i Comuni rendano fruibili alle persone con disabilità gli accessi pubblici al mare e, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale, realizzino “idonei” percorsi perpendicolari alla battigia mediante pedane amovibili.
Anche per le strutture balneari viene ribadito l’obbligo di garantire l’accesso al mare attraverso percorsi idonei fino alla battigia, la cui percorribilità e fruibilità devono essere assicurate dall’assenza di ostacoli. È inoltre prevista la disponibilità di almeno un ausilio speciale per la balneazione, salvo i casi in cui le condizioni morfologiche della costa ne rendano impossibile l’utilizzo, previo accertamento del Comune.
Nella “Norma Etica” che deve essere esposta presso le strutture balneari, l’Ordinanza prevede l’indicazione, attraverso un “SÌ” o un “NO”, della presenza di «accessi agevolati per i diversamente abili», dei servizi igienici accessibili e di eventuali altri servizi. Ma cosa significa concretamente potere scrivere “SÌ” accanto alla voce “accessi agevolati”? È sufficiente la presenza materiale di una passerella? Oppure occorre considerare anche la sua larghezza, la lunghezza del percorso, la presenza degli spazi di manovra, la possibilità di incontrare un altro utente, quella di percorrerlo insieme a un accompagnatore, la sua riconoscibilità per chi ha una grave ipovisione, l’accessibilità delle informazioni e, soprattutto, verificare che quel percorso rimanga effettivamente percorribile durante l’intera stagione, nonostante sabbia, assestamenti, usura o eventuali ostacoli?
Sono queste verifiche a trasformare una prescrizione tecnica in accessibilità reale. La norma, infatti, è indispensabile perché stabilisce la soglia sotto la quale non si può scendere, ma un buon progetto dovrebbe cominciare proprio da quella soglia, non necessariamente fermarsi lì.
(Articolo tratto da Superando.it)